Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Dall’esame dei documenti inviati relativi allo schema di decreto di cui all’oggetto, emerge con chiarezza che esistono più testi, non concordati e pertanto non noti a questa OS, tutti palesemente in contrasto con il testo noto e non preventivamente condivisi.
Per quanto sopra, non si intende, in questa sede, svolgere una analisi puntuale del testo, ma si ritiene responsabilmente fondamentale fare delle precisazioni.
Il provvedimento individua le Direzioni regionali e interregionali quali uffici decentrati del Dipartimento, attribuendo ad esse una maggiore capacità operativa per il soccorso tecnico urgente, per la prevenzione degli incendi e per lo svolgimento delle funzioni amministrative locali.
Non di meno esse dovranno continuare a svolgere funzioni in materia di coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il necessario raccordo con il Dipartimento.
Tutte queste funzioni si inseriscono nell’ambito di una consolidata catena di comando che vede, in particolare nella gestione del soccorso, gerarchicamente e funzionalmente, le figure manageriali del Corpo Nazionale, dai Comandanti Provinciali ai Direttori Regionali, al Capo del Corpo Nazionale
Questa organizzazione, che il CNVVF ha da oltre mezzo secolo, peraltro unica al mondo, consente in caso di calamità o emergenze che vanno oltre a quelle provinciali, di rispondere in tempo reale alle esigenze operative, consentendo di muovere, secondo regole e protocolli condivisi, uomini e mezzi su tutto il territorio nazionale nel giro di poche ore. In queste fasi il Direttore Regionale assume il comando della cosiddetta colonna mobile regionale, al fine di organizzare i soccorsi. Fatta questa precisazione viene da sè che gli interlocutori del Direttore Regionale non possono che essere dirigenti tecnici del CNVVF (Capo del Corpo o Direttore dell’emergenza) che, a seconda del tipo di emergenza, assumono il comando delle operazioni.
L’inserimento in questa consolidata catena di comando di persone che non hanno alcuna competenza tecnica, conoscenza ed esperienza nelle tecniche di intervento comprometterebbe certamente equivoci ed incertezze nella gestione dell’intervento pregiudicando, senza dubbio, l’esito delle operazioni di soccorso.
Per quanto sopra si ritiene che debbano essere ripristinate le competenze già spettanti al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attribuite, dagli schemi di regolamento pervenuti, Dipartimento o al Capo del Dipartimento in luogo di Capo del Corpo.
Rimane inteso che questa anomalia può essere superata solo se fosse previsto istituzionalmente che il Capo Dipartimento debba provenire dalla carriera dei Vigili del Fuoco.
Per questi motivi è necessario che nel testo indicato vengano inseriti i seguenti fondamentali emendamenti:
- le Direzioni Regionali ed Interregionali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono strutture operative del Corpo nazionale che costituiscono, a livello regionale o interregionale, le articolazioni territoriali del Corpo stesso (e non del Dipartimento);
- le Direzioni Regionali ed Interregionali sono dirette dai Direttori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco che a loro volta sono coordinati dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quest’ultimo assicura il raccordo con il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi e l’osservanza delle direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- gestione diretta ed autonoma del Direttore regionale delle risorse: umane, finanziarie e strumentali affidate;
- ogni riferimento al Dipartimento deve essere sostituito con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si coglie infine l’occasione per evidenziare una anomalia che da anni si sta perpetuando nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che mina, giorno per giorno, la sua stessa esistenza. Tale “progetto” si delinea e prende corpo anche attraverso questo schema di decreto.
Infatti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nasce con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e, sino al 2001, è struttura tecnica operativa inserita nell’allora Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.
La riforma del Ministero dell’Interno in dipartimenti, operata con il D.P.R. 398 del 7.9.01, in adempimento al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ha probabilmente mal interpretato la delega legislativa concessa, disattendendo ai presupposti di cui agli articoli 14 e 15 del citato d.lgs. che prevedeva e prevede al comma 2 dell’articolo 15: “L’organizzazione periferica del ministero e’ costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all’articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
A questo punto mal si comprende perché le previste strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco debbano essere considerate, di fatto, delle articolazioni territoriali del Dipartimento, denominazione di fatto già ampiamente utilizzata dagli uffici centrali in lettere ufficiali.
Sembra quindi di assistere all’attuazione di un illogico processo di “dipartimentalizzazione” che potrebbe peraltro preludere all’ingresso nelle strutture territoriali dei vigili del fuoco di personale non appartenente alle carriere del Corpo stesso, come è già avvenuto nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco a seguito della citata riforma del DPR 398/2001, quando il Servizio Tecnico Centrale, le Scuole Centrali Antincendi ed il Centro Studi Esperienze furono cancellati ed inglobati nella struttura dipartimentale (non coincidente con quella del Corpo), trasformandone gli uffici con la creazione di moltissimi posti di funzione riservati a dirigenti della carriera prefettizia. Basti pensare che il precedente Ufficio per l’Organizzazione Centrale e Periferica del Corpo Nazionale (ufficio cardine del Servizio Tecnico Centrale) aveva fino al 2001, tra le proprie competenze, la gestione della mobilità del personale, l’istituzione di nuovi distaccamenti, la regolamentazione del servizio delle strutture territoriali del Corpo. Oggi tutte queste funzioni sono assolte da corrispondenti uffici dipartimentali, spesso diretti da dirigenti della carriera prefettizia che hanno una conoscenza sommaria del Corpo e delle sue problematiche e che pertanto mal si prestano a conoscerne i bisogni ed a soddisfarne le esigenze. Senza considerare il fatto che ad ogni sostituzione di personale della componente prefettizia, Capo Dipartimento compreso, trascorre un tempo più o meno lungo necessario a conoscere la struttura e le sue dinamiche, mentre le sostituzioni delle componenti tecniche, Capo del Corpo compreso, garantisce la necessaria continuità operativa.
Così come non si comprende perché, sebbene il comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ribadisca che il Corpo nazionale e’ componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio1992, n. 225, a presiedere il comitato operativo di protezione civile è designato il capo dipartimento, figura certo di alto livello istituzionale, ma non competente tecnicamente e soprattutto non consapevole delle reali capacità operative del Corpo Nazionale, che possono essere note solo a chi da sempre è impegnato sul campo nella gestione delle operazioni di soccorso.
Questa OS, nel rivendicare l’identità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ritiene che una possibile soluzione a dette discrasie, che consentirebbe altresì una chiara consapevolezza dei ruoli e delle funzioni, nel pieno rispetto dei compiti che la legge assegna al Corpo Nazionale, può essere raggiunta con la costituzione del Comando Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da proposta che si allega, che vedrebbe peraltro un giusto allineamento organizzativo con altre similari strutture e/o Corpi dello Stato come Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia Costiera, ecc…)
