La legge 12/11/2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012” ha dettato una serie di disposizioni innovative riguardanti il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si evidenzia, infatti, che la norma d’interesse è l’art. 4 con rubrica “Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri”, commi che vanno dal 10 al 14.
In aggiunta a quanto già accennato ai Sig.ri Direttori Centrali e Regionali, con nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 23/12/2011 in merito alla riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario, prevista dal comma 10 dell’art. 4 della legge di cui si tratta, si forniscono di seguito indicazioni sulle modalità operative da seguire per l’attuazione delle varie disposizioni normative che riguardano la medesima materia.
MODALITA’ DEI RICHIAMI
Premesso che è stata confermata l’esclusione, dal campo di applicazione della disciplina sul rapporto di lavoro a tempo determinato, dei richiami in servizio del personale volontario del Corpo Nazionale VV.F. in quanto essi, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del Dlgs 139/2006, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione, l’art. 4 comma 11 della legge 183/2011 ha modificato l’art. 9 comma 2 lett. a) del D.lgs. 139/2006, introducendo l’obbligo della motivazione del richiamo “ in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall’autorità competente che opera il richiamo”.
Pertanto sulla base del testo vigente dell’art.9, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo:
Comma 1: in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. Comma 2: a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale
motivate dall’autorità competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale, connesse al
servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal
Ministero dell’interno.
Fermo restando che continuano ad applicarsi i criteri di cui all’art.18, comma 1, del DPR n.76\2004, si evidenzia che i richiami in servizio temporaneo, a norma della citata lett.a), debbano avvenire solo a fronte di “necessità” che devono essere oggetto di specifica enunciazione\motivazione nel dispositivo con cui viene richiamato il Vigile Volontario.
Si richiama l’attenzione sulla scrupolosa osservanza dei compiti cui devono essere destinati i volontari richiamati, i quali, salvi casi eccezionali, valutati e disposti dai Comandanti Provinciali, devono essere utilizzati in attività legate al soccorso.
La “necessità” d’impiego di volontari potrà essere determinata anche dall’esigenza di sostituzione del personale permanente incaricato di frequentare corsi di formazione e/o aggiornamento, dalla possibilità di inserimento in scenari emergenziali, dal potenziamento del dispositivo di soccorso anche per particolari situazioni, quale può essere la costituzione delle squadre antincendio boschive.
Per particolari esigenze, potrà, eventualmente prevedersi la partecipazione della componente volontaria anche a specifici progetti comunque connessi al soccorso, predefiniti dal Comando e coerenti con la programmazione del Direttore Regionale competente.
Ovviamente, dovendo le “necessità” d’impiego essere motivate, sarà necessario sempre il ricorso alla forma scritta per ciascuna unità volontaria richiamata, attraverso l’emanazione di specifici provvedimenti, curando che copia venga consegnata al personale interessato. Si segnala l’opportunità che il provvedimento contenga – oltre alle istruzioni relative all’organizzazione del servizio, agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, alle modalità di liquidazione della prestazione, etc.- anche l’indicazione della “necessità” per la quale viene disposto il richiamo e il fatto che il servizio prestato non costituisce rapporto di impiego con il Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco.
ACCERTAMENTI SANITARI
Altra innovazione legislativa che ha riguardato la fase relativa al reclutamento del personale volontario, si riferisce agli oneri degli accertamenti clinico–strumentali e di laboratorio.
Più in particolare, con l’intervenuto art. 4, comma 14, della legge n. 183/2011 relativo alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli oneri per gli accertamenti clinico– strumentali e di laboratorio relativi alla iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale VV.F., sono a carico degli stessi aspiranti vigili volontari. Tali oneri restano a carico degli stessi aspiranti vigili volontari anche se relativi a domande di reclutamento pervenute entro il 31/12/2011, ma i cui accertamenti clinico–strumentali e di laboratorio non sono stati ancora eseguiti.
A tal fine, si precisa che per accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio a carico del personale volontario aspirante di cui all’art. 8, c. 2, del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si intendono quelli riferiti ai soli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio già utilizzati nel 2011, così come risultano nel protocollo sanitario indicato dall’Ufficio Sanitario, di cui alla convenzione tra l’Ente RFI e l’Amministrazione, trasmessa con prot. n. 11292 del 06/09/2010.
Gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio necessari devono essere effettuati dall’aspirante vigile volontario, entro i 3 mesi precedenti la data della visita medica generale del Medico incaricato del Servizio Sanitario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di residenza, esclusivamente presso Strutture Sanitarie pubbliche territoriali (Aziende Ospedaliero-Universitarie, Policlinici Universitari, Poliambulatori e laboratori del S.S.N.) oppure presso strutture private convenzionate, accreditate, autorizzate e parificate alle strutture interne del S.S.N. (Cliniche, Poliambulatori e Ambulatori) oppure presso le Unità Sanitarie Territoriali dell’Ente Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato.
Per agevolare i candidati anche ai fini dei costi degli accertamenti necessari, questo Dipartimento ha concordato con l’Ente RFI l’estensione della attuale convenzione esistente con l’Amministrazione anche agli aspiranti volontari ai quali verranno garantite le medesime condizioni.
Nel caso di mancanza o difficoltà a usufruire delle Unità Sanitarie Territoriali dell’Ente Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, i Sigg. Comandanti Provinciali sono pregati di attivarsi, d’intesa con l’Ufficio Sanitario del Dipartimento, presso altre Strutture Sanitarie pubbliche presenti sul territorio, per ottenere condizioni analoghe sulle prestazioni necessarie, con l’intesa che non dovranno determinarsi in ogni caso oneri a carico dell’Amministrazione.
Resta fermo che la visita medica generale, da effettuarsi a cura del Medico incaricato del Servizio sanitario presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisico attitudinale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d) e art. 6, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76, non rientra tra i suddetti accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio e, pertanto, il relativo onere resta a carico del Dipartimento.
Riguardo poi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio periodici per il Libretto Individuale Sanitario e di rischio dei Vigili del Fuoco volontari già iscritti nei quadri del C.N.VV.F., nulla s’intende modificato rispetto a quanto già indicato in materia nella lettera circolare dell’Ufficio Sanitario prot. n. 11292 del 6/09/2010 e, pertanto, i relativi oneri restano anch’essi a carico del Dipartimento.
PIANIFICAZIONE DEI NUOVI RECLUTAMENTI
La disposizione normativa in oggetto ha determinato anche una sostanziale riduzione del numero di richiami del personale volontario VV.F., per far fronte alla quale è stata necessaria la riorganizzazione del “sistema dei richiami”, attraverso una periodicità non più trimestrale ma quadrimestrale del piano di distribuzione delle autorizzazioni, con le quali si privilegia l’impiego della componente volontaria del CNVVF sul territorio attraverso una maggiore riduzione del numero complessivo dei richiami da destinare agli Uffici Centrali del Dipartimento.
In tal modo, la ripartizione “finalizzata” del numero dei richiami contribuisce a garantire il mantenimento dell’efficienza dell’apparato operativo di Soccorso Tecnico Urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, integrando il progetto di potenziamento delle Sedi attuato attraverso l’immissione in servizio dei Vigili Permanenti del 70° corso e di quella del 71° corso, prevista per giugno 2012.
Inoltre, il comma 13, dell’art. 4 della Legge di Stabilità 2012, ha disposto che il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha il compito di stabilire, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative che verranno all’uopo manifestate, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, facendo salvo, in prima applicazione, il personale volontario che, alla data del 31/12/2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
Pertanto, le istanze di iscrizione negli elenchi dei Vigili Volontari presentate dopo il 31/12/2011 potranno essere istruite subordinatamente all’emanazione del piano triennale previsto dalla nuova disposizione e, nelle more dell’emanazione del piano stesso, tali procedimenti dovranno rimanere sospesi.
A tal fine, per consentire a questo Dipartimento una corretta pianificazione territoriale dei nuovi reclutamenti a domanda del personale volontario, si richiede ai Sigg. Direttori Regionali di comunicare entro il 5\3\2012 le seguenti informazioni relative a ciascun Comando Provinciale di competenza:
- 1) Numero delle domande di reclutamento pervenute entro il 31/12/2011 e non ancora istruite;
- 2) Numero di aspiranti volontari, già iscritti alla data del 31/12/2011 nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale, in attesa di frequentare il corso di formazione iniziale (120 ore);
- 3) Numero dei Volontari mediamente utilizzati negli ultimi 5 anni per i richiami di personale volontario discontinuo;
- 4) Numero dei Volontari attualmente in regola con i previsti controlli sanitari periodici (Libretto Individuale Sanitario e di rischio);
- 5) Eventuale impiego, specificandone l’entità, di Vigili Volontari iscritti negli elenchi di altre Province;
- 6) Eventuali criticità dovute a carenze del contingente dei Vigili Volontari utilizzato presso i Distaccamenti Volontari ovvero di quello necessario per l’attivazione di nuovi Distaccamenti Volontari già decretati, evidenziando le relative specificità (ambiti territoriali caratterizzati da particolari situazioni orografiche, o dove sarebbe altrimenti difficile garantire il soccorso tecnico urgente alla popolazione entro tempi accettabili).
I dati raccolti dalle Direzioni Regionali dovranno essere trasmessi alla Direzione
Centrale per le Risorse Umane, facendo uso esclusivamente della posta certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: riu.pianificazionemobilita@cert.vigilfuoco.it,
Si segnala la particolare importanza e urgenza dei suddetti elementi, al fine di una corretta ed efficace pianificazione del reclutamento e dell’impiego del personale volontario.
Si ringrazia per la disponibilità
